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Sono tanti i vantaggi che una vacanza con il caravan porta con sé. A iniziare dalla libertà di movimento e dalla possibilità di avere sempre a portata di mano una sorta di piccolo appartamento. Ricordando che il caravan è sostanzialmente un rimorchio, al suo interno trovano spazio tutte le utilità del caso. Pensiamo ad esempio al letto e all’armadio, alla cucina e al lavandino fino ad arrivare al bagno. Il livello di comfort e di ricchezza delle dotazioni varia in base al modello scelto. Ma se c’è un aspetto comune di tutti i caravan è il rispetto richiesto alle medesime regole. Anche e soprattutto quelle relative al parcheggio su strada e all’interno di aree attrezzate. Proprio per via della peculiarità di questo mezzo di trasporto, sono applicati regole specifiche che ne disciplinano l’utilizzo. Con tanto di sanzioni per i trasgressori delle norme comuni. Esaminiamo i dettagli.
A norma di legge ovvero dell’articolo 185 del Codice della strada, “la sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo”. Dopodiché c’è un altro passaggio interessante da rilevare dal punto di vista economico. Per il comma successivo, esattamente, il terzo, “nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona”. Infine, terzo aspetto da segnalare, “nel regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, lungo le strade e autostrade, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride”.
Il caravan ovvero la roulotte, la cui gestione comporta una serie di costi, non può essere parcheggiato nei centri abitati se non è agganciato all’automobile. Non deve poggiare sul terreno se non con le ruote e in ogni caso non deve rilasciare deflussi. Il caravan non deve quindi occupare la sede stradale in misura eccedente quella propria del rimorchio. Solo nel caso di rispetto di queste norme è permesso anche pernottare all’interno del caravan. Ricordando che in tutta Italia sono allestite aree di sosta attrezzate, una roulotte non può essere lasciata in un parcheggio per più di 24 ore.
Quando si parla di parcheggio su strada e aree attrezzate è interessante rilevare la distinzione esistente tra camper service, parcheggio, punto sosta ed area attrezzata. Si tratta infatti di 4 contesti differenti con ripercussioni dirette anche in termini di servizi offerti per il proprietario del camper e i suoi ospiti. Provando a riassumere in maniera schematica:
– il camper service è un punto dove si effettua esclusivamente il carico-scarico delle acque;
– il parcheggio è una struttura pubblica dove sostare all’interno degli stalli e il cui unico servizio offerto è l’illuminazione;
– il punto sosta non è suddiviso in piazzole delimitate e aggiunge servizi;
– l’area attrezzata è riservata al parcheggio dei camper per un tempo ben preciso ed è dotata di servizi specifici per il tipo di automezzi che accoglie.
Già, perché non c’è solo la questione del luogo in cui parcheggiare il caravan. Un altro snodo importante a cui prestare attenzione è quello delle modalità della sosta. Il conducente è infatti tenuto al rispetto di alcuni passaggi procedurali importanti. A iniziare dall’obbligo di verificare che la sosta sia effettivamente permessa nel tratto stradale. La legge non tollera alcuna distrazione. Se c’è poi un aspetto che viene alcune volte trascurato è quello relativo alle dimensioni del veicolo in quanto non devono creare ingombro rientrando negli stalli. Ecco quindi l’obbligo di sostare con motore spento e con la chiusura di finestre, oblo, scalino e portiere. Non si deve utilizzare il tendalino e non si devono occupare piste ciclabili e stanziare con piedini di stazionamento. E poi, come già fatto notare, è vietata l’emissione di deflussi se non nelle aree specificatamente dedicate. In caso contrario, la pena per il proprietario consiste in una sanzione che va da 84 a 355 euro.
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